Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sul ruolo e la presenza dei consultori familiari in Italia, negli ultimi tempi, ha ripreso vigore. Oltre ad una accresciuta sensibilità e attenzione per una vera ed efficace prevenzione dell'aborto, pur tra grandi contraddizioni, è aumentata nella società italiana la consapevolezza del ruolo primario della famiglia. In Italia, di fatto, nonostante i cambiamenti che hanno inciso profondamente sulla collettività, essa resta al vertice delle aspettative dei giovani, rappresentando un notevole punto di riferimento, nonché la principale risorsa del Paese. Nonostante gli attacchi subiti in questi ultimi anni da parte di dinamiche sociali e di costume tese alla sua disgregazione, la famiglia rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale.
      Occorre pertanto acquisire una nuova consapevolezza e offrire alla famiglia i giusti sostegni, ricreando, per quanto possibile, condizioni che le consentano un più agevole cammino quotidiano.
      Tra questi sostegni può esservi anche il consultorio familiare, inteso in maniera molto diversa da quello che adesso è presente in tante realtà. Uno strumento che si ponga come obiettivo primario, non l'asettica fornitura di una serie di servizi sanitari o para-sanitari, in cui sono privilegiati gli interventi di tipo ginecologico e pediatrico a discapito della vocazione di ispirazione sociale (soprattutto a seguito della riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978), ma che si offra come

 

Pag. 2

mezzo per rispondere ai più impellenti bisogni delle famiglie.
      A cominciare dall'accoglienza della vita: e qui appare evidente il nuovo ruolo che i consultori possono e devono assumere nell'azione di prevenzione dell'aborto volontario.
      Questa è la ratio della presente proposta di legge che, nell'abrogare la legge istitutiva n. 405 del 1975, si pone come ulteriori obiettivi il riconoscimento dell'alto valore della maternità e della paternità, la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e delle associazioni familiari e femminili, il rispetto del principio di sussidiarietà delle istituzioni pubbliche nei confronti del consorzio familiare (articolo 2).
      Nel rispetto dei princìpi suddetti, ai consultori pubblici, privati o gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articoli 12 e seguenti), è attribuito il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona; valorizzare il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole; realizzare una reale tutela sociale della maternità; predisporre specifici programmi e percorsi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio; promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare e dei minori orfani, privi dell'assistenza dei genitori o sottoposti a violenze di qualsiasi genere; favorire e sostenere la creazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie; favorire gli istituti dell'adozione e dell'affido; provvedere alla formazione e all'aggiornamento di operatori altamente qualificati nei servizi indicati (articolo 3).
      L'intervento normativo in esame, oltre a rafforzare le funzioni dei consultori nel settore sanitario (articolo 7) e della consulenza psicologica (articolo 6), anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare, attribuisce ad essi specifiche funzioni educative (articolo 4) e giuridiche (articolo 5): si prevede, infatti, che le suddette strutture svolgano attività di educazione alla cultura familiare e di formazione alle responsabilità derivanti da un progetto di vita comune, oltre a garantire un costante servizio di consulenza e di assistenza giuridica. Il rilancio del ruolo dei consultori risulta ancor più necessario se si considerano le nuove problematiche e le patologie proprie della società moderna che richiedono una risposta altamente qualificata, proprio attraverso una profonda revisione della materia di cui alla legge n. 405 del 1975. In tutta la loro gravità si presentano oggi casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento dei compiti di cura e di educazione dei figli; le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio; risultano sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare; il disagio preadolescenziale e giovanile rappresenta una costante emergenza, poiché oltre alle problematiche e alle patologie di salute mentale, di alcolismo, di tossicodipendenza, nonché di dipendenza in senso lato, sono emersi problemi connessi all'alimentazione (obesità, bulimia e anoressia mentale).
      Per la prima volta si riconosce il ruolo e l'importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, dell'associazionismo familiare e femminile, della cooperazione sociale e degli enti non profit e profit operanti nei predetti settori di intervento (articolo 1). Il volontariato, nel rispetto del pluralismo culturale, deve svolgere un ruolo di ausilio nell'ambito della rete di servizi a tutela della maternità responsabile; la cooperazione tra le associazioni di volontariato e le strutture pubbliche consultoriali e ospedaliere, nonché con tutti gli altri servizi socio-sanitari operanti sul territorio, appare lo strumento più idoneo a perseguire gli obiettivi di tutela della maternità e di prevenzione affermati solennemente dalla legge n. 194 del 1978.
      Al fine di promuovere la cultura familiare nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private, il rispetto della stessa da parte di tutti i soggetti operanti nella società civile e il potenziamento della rete consultoriale, è istituita l'Autorità nazionale
 

Pag. 3

per le politiche familiari (articolo 15), dotata di funzioni normative, consultive, sanzionatorie nonché di vigilanza e di controllo. Essa si configura come organo collegiale i cui membri sono designati dalle associazioni nazionali più rappresentative della cultura familiare, dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei consultori e dal Ministro delle politiche per la famiglia (articolo 21). È inoltre prevista, in ogni singola regione, la costituzione di un'Autorità regionale per le politiche familiari (articolo 22) che esercita funzioni integrative, oltre a quelle delegate dall'Autorità nazionale; ad essa è attribuita l'istituzione, nell'ambito territoriale di competenza, di un comitato bioetico indipendente per la valutazione dei servizi consultoriali, la cui composizione sia improntata a criteri di interdisciplinarietà (articolo 23).
      Notevole rilievo assume, inoltre, la disposizione istitutiva del Fondo nazionale per l'assistenza alla maternità (articolo 26).
      È auspicabile che questa proposta di legge possa essere approvata in tempi rapidi, affinché il legislatore, conscio del fondamentale ruolo della famiglia, metta in campo nuovi strumenti a sostegno della stessa e soprattutto misure che ne riconoscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e di doveri.
 

Pag. 4